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FAQ

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Il consumo di energia elettrica delle parti comuni di un condominio è assoggettato a due diverse aliquote, a seconda dei casi previsti dal Fisco:

  • l'aliquota ridotta viene applicata in condomini costituiti solo da unità abitative e immobili pertinenziali

  • l'aliquota al 22% viene utilizzata in quelle situazioni condominiali in cui, oltre alle abitazioni, sono presenti uffici e autorimesse non pertinenziali e non è possibile distinguere i consumi energetici degli uni e degli altri. In questo caso l’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo. 

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura.

La relativa modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm#diritto

Gli intestatari privati di un contratto di fornitura gas possono fare richiesta del bonus solo nei seguenti casi:

  • nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
  • nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • con misuratore gas di classe non superiore a G6 (ossia la misura che distingue la fornitura privata da quella industriale e commerciale)

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti domestici diretti che a quelli che utilizzano impianti condominiali.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura.

La relativa modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm#diritto

Il bonus può essere richiesto dall’intestatario di un contratto di fornitura elettrica in due casi precisi:

  • nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
  • nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

Qualora in casa fosse presente anche un soggetto in gravi condizioni di salute, la famiglia può richiedere anche l’agevolazione prevista per il disagio fisico.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura, indipendentemente che si tratti dello stesso del malato.

La modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm

Tutti gli utenti domestici che sono affetti o che ospitano in casa un soggetto affetto da grave malattia possono fare richiesta del bonus, ma solamente se il mantenimento in vita del paziente richiede l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali elettriche elencate nel decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Si tratta di una misura sociale introdotta dal Governo per garantire un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica alle famiglie numerose e a quelle che versano in condizioni di disagio economico. Lo stesso strumento è garantito anche per i cosiddetti casi di disagio fisico, ossia quando una grave malattia costringe all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Qualora un utente (alimentato in media tensione) o un’azienda (con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 10 ml/euro) siano per qualsiasi ragione sprovvisti di un fornitore di energia elettrica, il Servizio di Salvaguardia garantisce loro l’erogazione in virtù di quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico. In questi casi, il fornitore di energia elettrica viene incaricato per ciascuna regione tramite concorso organizzato dall'Acquirente Unico.

Si tratta di una domanda di difficile risposta perché molto dipende dall’utilizzo di ogni singola utenza. In generale il mercato libero consente alle famiglie italiane di risparmiare sulle spese di luce e gas perché permette di cambiare gratuitamente fornitore sulla base delle singole offerte.

Il Servizio di Maggior Tutela è rivolto alle utenze domestiche, alle piccole medie imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore ai 10 ml/euro) e all’amministrazione pubblica. Attualmente la maggior parte degli italiani si affida a questo servizio, ma grazie al costante miglioramento delle offerte presenti sul mercato libero sempre più utenti stanno abbandonando il mercato regolamentato.

Il Servizio di Maggior Tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente unico che decide le variazioni delle tariffe.

A partire dal 2007, con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia, il consumatore può decidere se affidarsi al mercato libero oppure affidarsi alle condizioni interamente regolamentate garantite dal Servizio a Maggior Tutela.

Le forniture di gas metano destinato alla combustione sia per usi civili che per usi industriali, sono sottoposte alle seguenti tassazioni:

  • Accisa (imposta erariale sul consumo) – si paga sulla base del consumo di gas calcolato in metri cubi
  • Addizionale regionale – l’applicazione dell’aliquota viene differenziata a seconda che il consumo di gas sia a destinazione d’uso civile o industriale e varia a seconda della Regione. Come le accise, le addizionali si pagano sulla base del consumo effettivo
  • IVA (imposta sul valore aggiunto) – si applica sul totale della bolletta, quindi dell’insieme dei costi, accisa e addizionale comprese. Anche per l’IVA, l’aliquota varia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura.

Le forniture di energia elettrica sono soggette a due tipi di tassazione:

  • Accisa (imposta erariale sul consumo), si paga in funzione del consumo (kWh). L'imposta è diversa a seconda che il consumo sia domestico o industriale
  • IVA (imposta sul valore aggiunto), si calcola invece sulla base dell'intera bolletta, quindi di tutte le voci che la determinano, costi fissi e accisa compresi. Anche l'aliquota IVA si differenzia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura.

Per entrambe le imposte sull'energia elettrica sono previste agevolazioni e esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori.

Che si tratti del contatore della luce oppure di quello del gas, è sempre opportuno per prima cosa verificare, telefonicamente oppure tramite intervento tecnico, se il malfunzionamento sia stato rilevato anche dal Servizio Guasti del distributore locale. Qualora il malfunzionamento sia accertato, l'intervento di risoluzione è gratuito.

I contatti del Servizio Guasti di zona è riportato sulla prima pagina di ogni bolletta.