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FAQ

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Il consumo di energia elettrica delle parti comuni di un condominio è assoggettato a due diverse aliquote, a seconda dei casi previsti dal Fisco:

  • l'aliquota ridotta viene applicata in condomini costituiti solo da unità abitative e immobili pertinenziali

  • l'aliquota al 22% viene utilizzata in quelle situazioni condominiali in cui, oltre alle abitazioni, sono presenti uffici e autorimesse non pertinenziali e non è possibile distinguere i consumi energetici degli uni e degli altri. In questo caso l’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo. 

  • Attività industriali che producono beni e servizi: artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale, forni per il pane, produzione di energia elettrica e la cogenerazione
  • Impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche senza fine di lucro
  • Attività ricettive per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori
  • Attività svolte in case di cura, qualificabili come imprese industriali (art. 2195 Codice Civile)
  • Forze Armate Nazionali
  • Usi Istituzionali delle Forze Armate dei Paesi della Nato
  • Rappresentanze diplomatiche o consolari
  • Organizzazioni internazionali riconosciute
  • Stati ed Organizzazioni Internazionali

L'IVA sul gas metano è ridotta al 10% nei seguenti casi:

  • imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • imprese agricole;
  • utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…);
  • utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).
  • Imprese che producono elettricità
  • Imprese che impiegano l'energia elettrica per l'esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri
  • Imprese che impiegano l'energia elettrica per l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
  • Negli opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh
  • Imprese che impiegano l'energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici
  • Imprese che impiegano l'energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici
  • Imprese che impiegano l'energia elettrica per realizzare prodotti sul cui costo finale l'energia incide per più del 50%

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura.

La relativa modulistica può essere scaricata dal seguente link: https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm#diritto

Gli intestatari privati di un contratto di fornitura gas possono fare richiesta del bonus solo nei seguenti casi:

  • nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
  • nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • con misuratore gas di classe non superiore a G6 (ossia la misura che distingue la fornitura privata da quella industriale e commerciale)

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti domestici diretti che a quelli che utilizzano impianti condominiali.

Si tratta di una domanda di difficile risposta perché molto dipende dall’utilizzo di ogni singola utenza. In generale il mercato libero consente alle famiglie italiane di risparmiare sulle spese di luce e gas perché permette di cambiare gratuitamente fornitore sulla base delle singole offerte.

Il Servizio di Maggior Tutela è rivolto alle utenze domestiche, alle piccole medie imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore ai 10 ml/euro) e all’amministrazione pubblica. Attualmente la maggior parte degli italiani si affida a questo servizio, ma grazie al costante miglioramento delle offerte presenti sul mercato libero sempre più utenti stanno abbandonando il mercato regolamentato.

Il Servizio di Maggior Tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ente unico che decide le variazioni delle tariffe.

A partire dal 2007, con la completa liberalizzazione del mercato dell’energia, il consumatore può decidere se affidarsi al mercato libero oppure affidarsi alle condizioni interamente regolamentate garantite dal Servizio a Maggior Tutela.

Possono usufruirne tutte le aziende che utilizzano il gas nelle seguenti situazioni:

  • riduzione chimica
  • processi elettrolitici o metallurgici
  • processi mineralogici

Le forniture di gas metano destinato alla combustione sia per usi civili che per usi industriali, sono sottoposte alle seguenti tassazioni:

  • Accisa (imposta erariale sul consumo) – si paga sulla base del consumo di gas calcolato in metri cubi
  • Addizionale regionale – l’applicazione dell’aliquota viene differenziata a seconda che il consumo di gas sia a destinazione d’uso civile o industriale e varia a seconda della Regione. Come le accise, le addizionali si pagano sulla base del consumo effettivo
  • IVA (imposta sul valore aggiunto) – si applica sul totale della bolletta, quindi dell’insieme dei costi, accisa e addizionale comprese. Anche per l’IVA, l’aliquota varia a seconda della destinazione di utilizzo della fornitura.

La normativa prevede una casistica esatta delle aziende che possono usufruire dell'IVA agevolata al 10%, sia per quanto riguarda il consumo del gas che quello di energia elettrica:

  • imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • imprese agricole;
  • utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…);
  • utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).

Che si tratti del contatore della luce oppure di quello del gas, è sempre opportuno per prima cosa verificare, telefonicamente oppure tramite intervento tecnico, se il malfunzionamento sia stato rilevato anche dal Servizio Guasti del distributore locale. Qualora il malfunzionamento sia accertato, l'intervento di risoluzione è gratuito.

I contatti del Servizio Guasti di zona è riportato sulla prima pagina di ogni bolletta.

Se ci si sta trasferendo in una casa il cui contatore è chiuso per cessazione amministrativa, si può richiedere di riattivare l’erogazione del servizio inviando al fornitore la seguente documentazione:

  • dimostrazione dell’assenza di vincoli parentali con l’inquilino moroso
  • copia del contratto d’affitto o atto di proprietà della casa

Una volta liberato il contatore, si potrà procedere con un normale subentro, da effettuare però con fornitore diverso da quello con cui è avvenuta la cessazione amministrativa.